ABF Roma – contratti bancari – doppio cambio – ABF Roma – Mutui indicizzati al franco svizzero (CHF) – clausola indicizzazione franco svizzero – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi mutuo – perizia su finanziamenti – perizia anatocismo – perizia usura
ABF di Roma con decisione n. 20764 del 02.10.2021 “Sul punto, si richiama preliminarmente la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27214/2018 del 13 giugno 2018, relativa ai contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (CHF) con tasso Libor, stipulati dal medesimo intermediario resistente.
In particolare, l’Autorità ha ritenuto contrarie all’art. 35, comma 1, cod. cons. le clausole di cui agli artt. 7 e 7-bis, ritenendole non chiare e trasparenti nella loro formulazione. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con diverse decisioni adottate nel 2005 (nn. 4135, 5866, 5855 e 5874), aveva peraltro già dichiarato la nullità della disposizione contenuta nell’art. 7 della fattispecie contrattuale in discorso, disponendo che parte ricorrente rimborsasse esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e le quote capitale già restituite, senza la duplice conversione pattuita.
Più in dettaglio, il Collegio (v., in particolare, la decisione n. 5866/2015) – rilevato che “la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” – ha negato che “la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione”.
Il Collegio ha poi precisato che, “secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE)”.
Quanto alle conseguenze derivanti dalla nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto, il Collegio, “tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c.”, ha disposto che l’intermediario dovesse effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento determinando il capitale residuo come “differenza tra la somma mutuata (…) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.
- Alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento e in linea con analoghi precedenti dei Collegi territoriali dell’ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 19657/2018 e decisione n. 19021/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 12275/2019), l’art. 7 del contratto di mutuo di cui al presente ricorso va dichiarato nullo, con la conseguenza che il capitale residuo dovuto dai ricorrenti, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite”.