Con la sentenza n. 375 del 10.03.2017 il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato la banca Barclays a restituire 14.000 euro chiesti come rivalutazione monetaria ai mutuatari che avevano estinto anticipatamente il loro contratto di mutuo.
Il Tribunale ha ritenuto correttamente che il contratto stipulato tra le parti si trattasse di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (CHF) e non di un prestito ipotecario in valuta e che quindi il capitale dovesse essere restituito in euro senza l’onerosa conversione in franchi.
Il problema è sorto per tutti quei clienti che hanno sottoscritto questo particolare tipo di mutuo commercializzato dalla Barclays e che prevede una doppia indicizzazione ed in caso di estinzione anticipata i mutuatari si sono visti chiedere cifre molto sostanziose.
Sia il Tribunale di Roma che il Tribunale di Milano nel 2017 si sono occupati della clausola in questione ribadendo entrambi come questa fosse una clausola vessatoria poiché non chiara e trasparente e di conseguenza ne hanno sancito la nullità.