Corte d’Appello di Milano – contratti bancari – tasso floor – nullità – clausola vessatoria – mutuo – perizia giurimetrica – perizia econometrica – perizia su mutuo – analisi mutuo – perizia usura – perizia anatocismo – costi occulti – derivato implicito – cap e floor – asimmetria contrattuale
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2836 del 06.09.2022 inibisce il Banco BPM Spa l’uso della clausola floor descritta nel contratto di mutuo fondiario.
“Deve essere, infatti, ricordato che si considera vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola floor (non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una clausola cap né da una riduzione dello spread, che non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione dell’indice euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica, infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice.
Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice (v. art. 4 Direttiva cit. e art. 34 del Codice del Consumo) ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto.
La disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide infatti sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.
La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda volta ad inibire l’uso della clausola contestata”.