Corte d’Appello di Milano – contratti bancari – Derivati – IRS – mancanza indicazione mark to market – mancanza scenari probabilistici – nullità contratto – perizia su derivati – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia SWAP
La Corte d’Appello di Milano, 14.12.2022, sentenza n. 3939, condanna l’appellata Intesa Sanpaolo spa alla restituzione della somma di € 412.674,78.
“La Corte di Cassazione (…) In ordine agli elementi necessari ai fini della validità ha precisato che: “In tema di “interest rate swap”, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al “mark to market”, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”.
Nei contratti di interest rate swap assume un centrale rilievo il cd. Mark to Market o costo di sostituzione (rectius: il suo metodo di stima), inteso come la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento al momento della sua quantificazione.
Il Market to Market è parte integrante del contratto al pari della formula che consente di determinarlo. La formula necessita di essere sviluppata attraverso un procedimento matematico che attualizzi quello che, in base allo scenario economico, appare essere il prevedibile svolgimento del rapporto.
(…) In buona sostanza, nei derivati solo con l’esplicitazione della formula matematica, che consente di calcolare il Mark to Market, l’oggetto del contratto è determinabile. La sua mancanza si risolve in una causa di nullità del negozio e non in una mera irregolarità informativa, foriera di obbligazioni meramente risarcitorie”.