Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – usura – capitalizzazione interessi – rilevanza TEG – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura
La Corte di Cassazione, 17.11.2022, sentenza n. 33964 afferma che l’effetto della capitalizzazione debba essere incluso nel calcolo del TEG.
(…) Non può infatti ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito, invero, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Torino, che con riguardo alla linea di credito concessa dall’Istituto bancario ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti in proposito la capitalizzazione degli interessi passivi muovendo dall’erroneo presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti la trasformazione di una obbligazione accessoria in una obbligazione principale.
(…) Posti questi principi di carattere generale si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro.
Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale.
Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, I. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario.
Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassì effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”.
Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere.
Né la formula di calcolo·contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg”.