La Corte di Cassazione con sentenza n. 16907/2019 ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale “ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. è che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem (…) non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.
La Corte giunge ad occuparsi delle clausole, inserite nei contratti di leasing, che prevedono una doppia indicizzazione, al tasso di interesse (indice Libor) e al tasso di cambio (euro/franco svizzero).
Davvero molto importante è il principio secondo cui “La circostanza che la differenza di risultato fosse, come eccepisce la ricorrente (cioè la banca), minima, è circostanza di fatto, legata alla contingenza di quel singolo calcolo, e comunque è irrilevante che lo scostamento sia di tanto o di poco, essendo decisivo che comunque ci sia, poiché esso è indice della variabilità del criterio di calcolo dell’interesse, da cui dipende poi l’adeguamento del canone“.