Corte di Cassazione, contratti bancari, leasing, indeterminatezza leasing, consulenza leasing, analisi contratti di leasing, perizia econometrica contratto di leasing, verifica anomalie su contratti di leasing, rilevazioni errate sui tassi di leasing
Corte di Cassazione, ordinanza n. 35084 del 30/12/2024:
“(…) Con il terzo motivo, la ricorrente (la società di Leasing) si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. e art. 117 TUB (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.), documenti I, XIII, XIV, XV e XVI del fascicoletto.
Lamenta che l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, secondo cui l’indeterminatezza o l’indeterminabilità della clausola di indicizzazione comporterebbe la nullità della clausola determinativa dei canoni, risulti in evidente contrasto con gli artt. 1418 e 1419 c.c., nonché con l’effettiva volontà contrattuale delle parti e con l’art. 117 del T.U.B.
La sentenza impugnata è errata poiché basata su un’applicazione non corretta degli artt. 1418 e 1419 c.c. e dell’art. 117 TUB.
Lamenta che, pertanto, anche nell’eventualità in cui la clausola di indicizzazione fosse considerata indeterminata la sanzione di nullità non potrebbe estendersi alla distinta clausola determinativa del corrispettivo di locazione finanziaria.
Aggiunge anche che l’indeterminatezza della clausola di indicizzazione dovrebbe comportare la caducazione degli accrediti e degli addebiti ad essa collegati.
(…) Va d’altro canto sottolineato che l’indeterminatezza del contenuto di una clausola può rendere indeterminabile anche quello di altra clausola alla prima legata da vincolo funzionale, allorquando le parti intendano con tale collegamento realizzare un risultato economico unitario (Cass. N. 16907/2019).
A tale stregua è invero corretta la sentenza impugnata (CDA Venezia 2525/2022) nella parte in cui la corte di merito dove ha ravvisato la nullità dei contratti stipulati nel 2009 e nel 2012 per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., affermando che a partire dalla stipula del contratto del 22.12.2019 e fino al 30.06.2018 gli interessi vanno rideterminati ai sensi dell’art. 117, co. 7, lett. A), TUB e non già al saggio legale di cui va invece fatta applicazione nella diversa ipotesi di assenza di previsione contrattuale (pag. 18 sentenza impugnata)”.