Corte di Cassazione – contratti bancari – conto corrente – apertura di credito – natura rimesse – criteri imputazione pagamenti – onere della prova – clausole anatocistiche – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 18815 del 10.06.2022 ribadisce, in tema di onere della prova che:
“In buona sostanza, una volta che chi agisca in ripetizione di indebito abbia provato l’esistenza dell’apertura di credito e il massimale dell’affidamento e depositato gli estratti periodici relativi all’intero rapporto, egli non è tenuto a indicare, una per una, le rimesse di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria; così come la banca che eccepisca la prescrizione del diritto non è tenuta anche a tale ulteriore indicazione.
(…) Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all’interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 9141 del 2020).
(…) La sentenza impugnata si conforma a tali principi nell’affermare che è onere del correntista, che contrasti che l’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito sollevata dalla banca senza indicare quali siano le rimesse solutorie ritenute prescritte; soprattutto perché il ricorrente non risulta avere indicato la misura massima dell’affidamento a lui concesso e predicato, in buona sostanza, che tutte le rimesse avessero natura ripristinatoria della provvista”.