Corte di Cassazione Sezioni Unite, contratti bancari, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assenza domanda riconvenzionale, facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative, possibilità opposto modifica domanda
Corte di Cassazione Sezioni Unite, 15.10.2024, n. 26727:
“Pervenendo allora al conseguente principio di diritto, deve affermarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.
(…) Può dunque concludersi rammentando che ogni domanda è atto difensivo; pertanto, in un’ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all’articolo 88, primo comma, c.p.c. – includente anche, per logica, semplificazione – chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c.
Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali”.