Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – interessi creditori – uguaglianza tasso annuo nominale – effettivo – Delibera CICR 2000 – Art 120 tub – capitalizzazione infrannuale – verifica anomalie bancarie – anatocismo – perizia anatocismo – perizia usura – perizia conto corrente – analisi conto corrente – perizia econometrica – perizia giurimetrica
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 10775 del 22.04.2024 ribadisce:
La disciplina delle clausole sull’anatocismo segue le decisioni di questa Corte che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole, perché non fondate su di un uso normativo, e quindi in contrasto con l’art. 1283 c.c. (per tutte, Cass., sez. un., n. 2 1095/04).
(…) Qualora, dunque, l’indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l’incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l’art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell’art. 120, comma 2, t. u.b., subordina la pratica dell’anatocismo.
Va in conclusione fatta applicazione il principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 09 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 2 della delibera e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Il motivo è accolto.