Corte d’Appello di Milano – contratti bancari – Mutuo – tasso floor – clausola vessatoria – squilibrio giuridico – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – perizia usura – perizia anatocismo
La Corte di Appello di Milano, sentenza del 24.03.2022:
“Il contratto di mutuo con previsione di un tasso di interesse indicizzato, che è il contratto oggetto di esame, non richiede, infatti, per la sua validità ed efficacia la pattuizione della clausola qui contestata, ben potendo le parti stipulare validamente il negozio senza la previsione di tale clausola.
(…) Deve essere, infatti, ricordato che si considera vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola floor (non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una clausola cap né da una riduzione dello spread, che non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione dell’indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica, infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice.
Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice (v. art. 4 Direttiva cit. e art. 34 Codice del Consumo) ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto. La disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide infatti sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.
(…) essa era riportata solamente nel foglio illustrativo, mentre non era riportata, né nel capitolato delle condizioni generali di contratto, né nel modello di contratto di mutuo”.