Corte di Cassazione, contratti bancari – Leasing traslativo – risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Disciplina art. 1526 c.c. – Equo compenso – Deprezzamento economico del bene – Leasing traslativo, risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su leasing – analisi su leasing – perizia su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
Secondo la Corte di Cassazione, 22.03.2022, sentenza n. 9211, in caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, l’equo compenso per l’uso della cosa deve tener conto anche dell’eventuale deprezzamento economico del bene.
“(…) i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; questa Corte, in tema di “leasing” finanziario, ha di recente precisato (Cass., Sez. U., 28/01/2021, n. 2061) che: in primo luogo, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti, come quello in esame, resta valida, invece, la distinzione tra “leasing” di godimento e “leasing” traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526, cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita, come nel caso, dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72-quater I.fall.; tale ultima norma, come noto, prevede che «il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente”.