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Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 1139 del 07.10.2020:
“Il meccanismo così descritto porta a concludere che il mutuo in questione debba qualificarsi come mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riguardo agli interessi.
(…) non può che ritenersi che gli attori, in qualità di consumatori, non siano stati posti in condizioni di comprendere il funzionamento di indicizzazione caratterizzante anche l’estinzione anticipata del mutuo in esame e i rischi ad esso connesso che si sarebbero potuti verificare.
(…) la clausola in questione deve ritenersi predisposta in modo non chiaro e comprensibile (…)
(…) la Corte di Giustizia ha evidenziato che l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime, ma al contrario (…) tale obbligo va deve essere interpretato in modo estensivo.
In particolare, tale obbligo impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola (…) di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare (…) le conseguenze economiche che gli derivano (…).
accertata e dichiarata la nullità della clausola di cui all’art. 7 (“Estinzione Anticipata”) del contratto di mutuo stipulato inter partes, condanna Barclays Bank Plc a restituire la somma di € 32.874,5, oltre interessi legali dal 15.05.2018 al saldo”.