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Tribunale di Catania, ordinanza del 13.12.2024:
“ritenuto che l’opposizione alla richiesta di archiviazione appare ammissibile essendo stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova; considerato che in seno alla denuncia sporta, le persone offese si riportavano alle conclusioni del consulente incaricato, dalle quali emergeva l’indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, delle modalità di calcolo di questi nonché della rata costruita sul modello del piano di ammortamento predisposto dal mutuante, la cui indeterminatezza scaturiva dall’adozione di una metodologia di calcolo comportante un maggior esborso di interessi a carico della parte mutuataria per via del criterio della capitalizzazione composta degli interessi e che, tale ultimo criterio, determinava dei corrispondenti tan e tag in regime di capitalizzazione semplice maggiori dei tassi esposti in contratto, tali da superare la soglia di usura esistente al momento della stipula contrattuale.
– ritenuto che nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione gli opponenti consideravano necessario un accertamento concernente “la veridicità della natura usuraria degli interessi sul mutuo ipotecario concesso ai querelanti, accertando così la effettiva applicazione dei tassi usurai calcolati partendo dal Tasso Effettivo Globale Medio (TAEG) rispetto alla tabella dei tassi legittimi prevista dal Ministero dell’Economia e del Tesoro, così come calcolato nella consulenza allegata alla denuncia;
– ritenuto che, alla luce delle superiori osservazioni, appare necessaria una consulenza tecnica che possa far luce sulla reale fondatezza della notizia di reato e della conseguente configurazione della fattispecie criminosa denunciata dalle persone offese relativamente alla supposta usurarietà degli interessi insistenti sul mutuo ipotecario, avendo riguardo anche alla corretta metodologia di calcolo degli stessi, nonché alla sussistenza del dolo in relazione al periodo in contestazione tenuto conto della normativa in vigore nel momento in cui sarebbe stato commesso il fatto che qui occupa;
ritenuto, pertanto, che appare opportuno che il P.M. vada invitato a svolgere nuove indagini nominando un perito dott. commercialista che possa accertare quanto sopra evidenziato e quant’altro ritenuto opportuno; visto l’articolo 409.4 cpp.,
FISSA
Il termine di giorni sessanta per il compimento di nuove indagini;
DISPONE
L’immediata restituzione degli atti al P.M. procedente”.