Contratti bancari – Tribunale di Milano – Leasing – Verifica del tasso leasing pattuito e applicato – Indicizzazione dei tassi– Rideterminazione del tasso – Tasso BOT- Tasso di mora usurario – commissione di estinzione anticipata – perizia econometrica
Si segnalano i quesiti richiesti al CTU da parte del Tribunale di Milano il 07.04.2021:
– Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell’indagine nei limiti di cui all’art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di leasing immobiliare oggetto del giudizio e successive modifiche e integrazioni:
1) Verifichi sulla base della documentazione in atti se il tasso leasing applicato corrisponda a quello pattuito e se vi sia coincidenza tra il tasso leasing indicato nel contratto di locazione finanziaria ed il tasso interno di attualizzazione, secondo la definizione espressa nelle Istruzioni di Banca d’Italia ratione temporis, e se sia garantita l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti;
1.1) Indichi se la formula di indicizzazione pattuita determini uno scambio di flussi monetari dovuto dagli adeguamenti periodici per il debito residuo o la sommatoria delle rate sia tale da alterare il piano di ammortamento in base al quale sono determinati i canoni di locazione finanziaria, verificando se il valore del parametro di indicizzazione, al momento della stipula del contratto, fosse superiore al tasso base di riferimento indicato nel contratto e se sia riscontrabile un costo occulto contenuto nella clausola di indicizzazione, idoneo a determinare una variazione in aumento dei tassi effettivi di finanziamento; Offra ogni informazione utile sul procedimento di quantificazione delle rate come rinveniente dal contratto e quindi del dovuto;
Di conseguenza, proceda a rideterminare, in caso di mera difformità nell’applicazione dell’interesse in concreto, il piano di ammortamento in conformità con quello concordato.
In alternativa, ridetermini il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117, 7° comma, TUB, tra quelli espressi nei 12 mesi precedenti ciascun pagamento, in sostituzione del tasso di interesse praticato, quantificando la maggior somma corrisposta dal cliente a titolo di interessi, risultante dalla predetta rideterminazione, eseguita con convenzione di calendario più favorevole al beneficiario, ed il conseguente saldo nel rapporto di dare / avere tra le parti.
2) Verifichi se il tasso di mora nominale è usurario ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 19597/2020;
2.2) Verifichi se gli interessi di mora effettivamente pagati superano il tasso soglia individuato dalle Sezioni Unite di Cassazione n. 19597/2020; Qualora venga riscontrata l’usurarietà del suddetto tasso, provveda il CTU ad eliminare gli interessi moratori e calcoli l’entità del suddetto importo ripetibile;
2.3) Accerti il CTU l’entità del TEG del contratto inclusivo degli importi pagati per interessi moratori e spese di mora e per la commissione di estinzione anticipata. Se il TEG supera la soglia della data di conclusione del contratto, ricalcoli l’importo ripetibile dato dalla entità di tutti gli importi inseriti nel TEG.
I quesiti proposti dal Tribunale di Milano sono molto interessanti perché, innanzitutto, si richiede finalmente di accertare l’esatto valore del tasso di leasing, cosa che in passato non è sempre accaduta e la cui importanza, a mio parere, è stata troppo spesso sottovalutata; inoltre si richiede la verifica delle indicizzazioni e ciò che un pò sorprende è la richiesta di verificare anche il TEG tenendo conto della commissione di risoluzione anticipata.
In questi casi, soltanto con una perizia econometrica è possibile evidenziare i reali valori richiesti dal Giudice.
Si sta procedendo, finalmente, verso un nuovo modo di concepire il contenzioso bancario, andando oltre il “classico” approccio che teneva conto soltanto della verifica dell’usura ed dell’anatocismo.