Tribunale di Roma – contratti bancari – clausole abusive – corte di cassazione n. 9479/2023 – carta revolving – decreto ingiuntivo
Tribunale di Roma, sentenza n. 2677 del 13.02.2024:
“Pertanto, dalla conclusione del rapporto, avvenuta con la revoca dell’utilizzo della carta di credito nel dicembre del 2008 alla notifica del decreto ingiuntivo in data 7/03/2018 non risulta decorso il termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Senza considerare che la prescrizione è stata, in ogni caso, interrotta attraverso la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata all’opponente dalla.., su mandato della (doc. 6 parte opposta), in data 4.2.2016 e dallo stesso regolarmente ricevuta come da cartolina A/R sottoscritta dal destinatario (doc. 7 parte opposta), senza che la generica contestazione sulla provenienza della sottoscrizione, in difetto di querela di falso, valga a privare il documento di efficacia probatoria (Cass. sentenza n. 8434/2018).
Da ultimo non può ritenersi fondata nemmeno la contestazione, mossa dall’opponente solo in comparsa conclusionale, relativa all’applicazione dei principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023.
E ciò tenuto conto che tali principi si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito, mentre nel caso di specie a seguito dell’opposizione il giudizio è proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l’opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza peraltro indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti”.