Tribunale di Salerno – contratti bancari – conto corrente – anatocismo – clausola di reciprocità – Delibera CICR 2000 – interessi attivi irrisori – nullità capitalizzazione trimestrale – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
Secondo il Tribunale di Salerno, sentenza n. 4891 del 03.11.2023, la Delibera CICR 2000 non è rispettata qualora i tassi previsti per gli interessi attivi siano bassi e irrisori:
“(…) che, pertanto, la clausola va comunque dichiarata nulla, pur nel regime di reciprocità;
che, peraltro, la reciprocità è del tutto fittizia, in quanto sono previsti tassi talmente bassi e irrisori, per cui essi sono del tutto erosi dalle spese e commissioni;
che, inoltre, occorrerebbero saldi attivi molto alti per generare interessi;
che, pertanto, può parlarsi di vera reciprocità solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto;
che ciò non accade nella presente fattispecie, ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo;
che, infine, molti rapporti di c/c bancario, oggi, non prevedono la corresponsione di interessi attivi, così da relegare il rapporto quasi al rango di un deposito irregolare;
che, pertanto, va accolta la ipotesi formulata dal c.t.u. che prevede la capitalizzazione semplice, ritenuto che la clausola attuativa della delibera CICR, per come concepita dalla banca, in realtà, non comporta una effettiva reciprocità di riconoscimento degli interessi attivi e passivi, così da tradire lo spirito della norma, voluta dal legislatore al fine di perequare le posizioni delle parti e di attenuare quella della banca contraente forte del rapporto;
che ciò, in definitiva, comporta la nullità parziale della clausola che ha disposto i criteri di calcolo, in attuazione della delibera CICR del febbraio 2000, fatto salvo il restante contratto per il principio di conservazione del negozio nullo, potendosi ritenere che le parti lo avrebbero comunque stipulato, pur con una diversa clausola;
che, peraltro, restano ferme le perplessità circa l’iter legislativo seguito, se è vero che il legislatore, nel modificare l’art. 120 t.u.b., ha demandato il tutto ad un organo amministrativo quale il CICR, il quale ha fatto salva la capitalizzazione degli interessi passivi, sol perché riconosciuti dal lato attivo del rapporto, peraltro in maniera solo apparente e fittizia, in patente violazione con il divieto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c. ;
che, in conclusione, la presente decisione si fonda sul seguente iter logico e giuridico:
1) a partire dalla sentenza n. 2374/99 la Cassazione ha cominciato a dubitare della legittimità della capitalizzazione periodica prevista nei rapporti di c/c bancario, ritenendola in contrasto con il divieto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.;
2) il legislatore è allora corso ai ripari – o forse a sostegno del ceto bancario – affidando al CICR il compito, regolarmente assolto, di approntare una modifica alla prassi bancaria, inserendo nei contratti bancari la previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, all’inespresso fine di salvare la clausola sulla capitalizzazione degli interessi debitori;
3) siffatta clausola, per come di fatto modificata, non soddisfa una tale finalità in quanto la periodicità è solo apparente, non riconoscendo di fatto la banca alcun interesse dal lato attivo del rapporto per la assoluta esiguità degli interessi accordati;
4) la clausola, inoltre, appare mal concepita, in quanto, al fine di garantire una vera reciprocità, avrebbe dovuto prevedere a parità di importi, positivi o negativi, la corresponsione di interessi attivi o passivi, pur di diversa entità;
5) da qui la nullità parziale della clausola inserita nella modulistica bancaria, in quanto non rispettosa della finalità per la quale era stata inserita, ossia quella di riconoscere un corrispettivo in favore del correntista, quando il conto presentava un saldo attivo;
6) ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla soluzione adottata dal legislatore, che ha lasciato in vita la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi mediante una clausola palesemente affetta da nullità insanabile, in quanto in evidente contrasto con la norma imperativa che pone il divieto anatocistico, di cui all’art. 1283 c.c.;
7) che la soluzione adottata lascia ancora più perplessi, ove si consideri che il “salvataggio” della capitalizzazione composta degli interessi viene attuato attraverso un provvedimento amministrativo, quello emanato dal CICR, e non, come doveroso, attraverso una modifica, ove giuridicamente possibile, della normativa riferibile all’anatocismo;
(…) che, in definitiva, il credito vantato dalla banca va rideterminato in euro 46.872,25, in luogo dell’importo contabilizzato dalla banca pari ad euro 52.030,06, con una differenza in favore del correntista pari ad euro 5.157,81, per la quale la banca va condannata alla sua restituzione;