Tribunale di Sulmona – contratti bancari – sospensione efficacia esecutiva – opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo – Interessi semplici ed interessi composti – regime di capitalizzazione composta e di capitalizzazione semplice – mancata pattuizione – trasparenza bancaria – Ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice – usura – ammortamento alla francese – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo – perizia mutuo – analisi mutuo
Il Tribunale di Sulmona, 12.01.2024 ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo in un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
“considerato che l’opponente si duole dell’applicazione, da parte dell’istituto di credito, dell’interesse corrispettivo in regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, senza che ciò fosse esplicitamente pattuito nel contratto; rilevato che il contratto e i suoi allegati, compreso il piano di ammortamento, non sembrano chiarire tale aspetto della vicenda negoziale; considerato che sebbene vi siano enunciati i criteri per l’individuazione del tasso d’interesse convenuto e sebbene il piano di ammortamento rechi la quantificazione della quota capitale delle singole rate di rimborso del mutuo, non si comprende se l’interesse debba essere calcolato sulla quota capitale di ognuna di esse, secondo il criterio della capitalizzazione semplice, ovvero sul capitale residuo alla data di rimborso di ogni rata, secondo il criterio della capitalizzazione composta.
(…) con valutazione sommaria svolta allo stato degli atti, e salva ogni diversa statuizione in sede di decisione finale, sospende l’efficacia esecutiva del mutuo ipotecario;
dispone altresì procedersi a CTU contabile diretta in primo luogo alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, ponendo al consulente tecnico d’ufficio i seguenti quesiti:
- a) provveda il CTU a verificare se il finanziamento oggetto di causa sia costruito in capitalizzazione composta degli interessi;
- b) provveda il CTU a verificare se il regime composto degli interessi risulta essere esplicito nel contratto ovvero risulti essere occulto;
- c) nel caso in cui il CTU rilevi che il contratto di finanziamento sia costruito in regime composto degli interessi provveda a ricalcolare il rapporto in regime semplice degli interessi;
- d) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse in contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire 2 o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale;
- e) nel caso in cui si verifichi la presenza del regime composto e sia possibile ricalcolare 2 o più piani di ammortamento ricalcoli il CTU il rapporto in regime semplice degli interessi ed al tasso legale;”.