Con sentenza n. 699, del 05.06.2019, il Tribunale di Udine, dichiara nulla la pattuizione relativa alla variabilità dei canoni sulla base dell’andamento del tasso di cambio fra Euro e valuta estera ignota, contenuta nel contratto dedotto in giudizio e condanna la convenuta a restituire all’ attrice ex art. 2033 c.c. la somma di € 117.798, 68.
Secondo il Giudice, “il contratto avrebbe dovuto esporre fin da subito anche il valore reale del Libor CHF 3 M 365 vigente all’ epoca. Solo in tal modo sarebbe stato chiaro l’importo dello spread iniziale applicato, e la sua conseguente influenza sul costo futuro del finanziamento”.
(…) “Inoltre è davvero incomprensibile come possa mai essere applicata la formula di calcolo esemplificativa inserita in contratto, ovvero: N.XXX rata = Capitale residuo x (Tasso rilevato – T.XXX base) x giorni intercorrenti tra le scadenze delle rate / 36.500 laddove le disposizioni letterali del contratto esigono ogni volta la ricostruzione del Piano finanziario basandosi su debito residuo, numero di canoni residui e nuovo tasso (diverso da quello contrattuale ) , e non sulla differenza fra i due”.
(…) “È accertato dunque che gli enunciati contrattuali possono essere sviluppati in direzioni diverse ed equivoche; siccome è fondamentale (per l’applicazione della clausola in parola) conoscere sempre l’esatta quantità di capitale residuo, e ciò non è confermato, ne deriva la sua nullità per indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.”.
(…) “La clausola di indicizzazione legata al rapporto fra Euro e valuta estera ignota”.