Tribunale Velletri, contratti bancari, sospensione efficacia esecutiva, opposizione all’esecuzione, tassi indeterminati, perizia econometrica opposizione a pignoramento, contratto di mutuo a tasso variabile, Indeterminatezza contrattuale, perizia indeterminatezza del tasso variabile, euribor indeterminato
Tribunale Velletri, 28.02.2025:
“(…) ritenuto invece, con riferimento al motivo d’opposizione sub iii), che, pur avendo l’accordo del 20.10.2015 previsto, per quanto ivi non diversamente pattuito, che sarebbero rimaste ferme tutte le ulteriori condizioni di cui al contratto del 13.01.06, nondimeno non sembra, in effetti, che nello stesso sia stato pattuito univocamente quale avrebbe dovuto essere l’indice al quale fare riferimento per la determinazione del tasso d’interesse, qui convenuto ex novo dai contraenti come tasso variabile in luogo di quello fisso originariamente previsto nel contratto del 13.01.06, avuto riguardo a quanto specificamente lamentato in proposito dai nel loro atto di citazione e tenuto conto, altresì, delle statuizioni rese in argomento dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 20801/2024, ove è stato evidenziato che “…in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse… sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante…” e che “… Non a caso… i contratti di mutuo …di regola …prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso…, con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)…”);
(…) visto l’art. 615 co. 1 c.p.c., accoglie l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto”.